Trovati 3 documenti.
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Milano : Giuffrè, 2022
Abstract: Il volume intende fornire un'esposizione dell'istituto del Curatore Speciale del minore aggiornata con la giurisprudenza nazionale ed europea e la normativa nazionale ed internazionale, onde rappresentare uno strumento completo ed esauriente della materia. In questa panoramica s'inserisce anche un'attenzione particolare ai rapporti con il tutore e il difensore, alla nomina nelle azioni di stato, nei procedimenti di adottabilità e in quelli de potestate, oltre che nell'ambito delle questioni patrimoniali, riservando un focus su giurisprudenza di merito e di legittimità. L'opera si pone come valido strumento di formazione per tutti coloro che operino in tale veste o in rapporto con quest'ultima, trattandosi peraltro di un istituto in via di espansione, quanto alla sua applicabilità.
Parte 3: La tutela internazionale dei diritti umani / Gabriella Citroni, Tullio Scovazzi
2. ed
Milano : Giuffrè, 2022
Fa parte di: Scovazzi, Tullio. Corso di diritto internazionale / Tullio Scovazzi
Abstract: Il tema dei diritti umani ha un preciso significato per ogni giurista. Se il fondamento di un sistema di diritto è dimostrare che non è vero che il più forte ha sempre ragione, il rapporto tra lo Stato (ammesso che lo Stato esista) e l'individuo costituisce il principale esempio di rapporto tra un soggetto forte e uno debole. Sul piano internazionale, le norme in materia di diritti umani possono essere viste come il segno della trasformazione del diritto internazionale da un sistema fatto per gli Stati a un sistema che tiene conto anche degli individui. Vi è anche un collegamento tra i diritti umani e l'obbligo fondamentale previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, ossia il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali: non vi può essere pace dove i diritti umani fondamentali non sono rispettati. Lo dice già l'art. 55 della Carta e lo conferma, in modo molto suggestivo, Bob Marley. Nel primo capitolo del volume sono trattati gli aspetti generali della tutela dei diritti umani nell'ambito del diritto internazionale. Nel secondo e nel terzo, vista l'impossibilità di considerare in dettaglio tutti i singoli diritti umani, l'esposizione si concentra su due diritti umani – il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura – che appaiono particolarmente emblematici per cogliere il significato della materia. Non è, infatti, indispensabile soffermarsi su quanto alti siano i “valori” cui i diritti umani s'ispirano. È più utile percorrere il versante opposto, vale a dire descrivere a quale livello di bassezza si siano ridotti gli Stati (pochi? molti? tutti?) e valutare quale sia l'efficacia, purtroppo ancora incompleta, che gli strumenti internazionali offrano per contrastare tale bassezza.
Diritto pubblico della proprietà e dei beni / Vincenzo Cerulli Irelli
Torino : Giappichelli, 2022
Abstract: 1. Cose sono le porzioni del mondo materiale, del mondo fisico in tutte le sue componenti, non solo il suolo e tutto ciò che al suolo è incorporato (art. 812 cod. civ.), ma le acque, l’aria, le energie dell’atmosfera, nonché gli oggetti mobili, estratti dal suolo o dagli altri elementi del mondo fisico, ovvero prodotti artificialmente dall’uomo. Le cose acquistano rilevanza per il diritto (cose in senso giuridico), al momento in cui, per determinati caratteri che esse presentano, sul piano naturale o funzionale, divengono rilevanti alla stregua della valutazione del corpo sociale, e in conseguenza divengono oggetto di disciplina giuridica (del diritto obiettivo) e in determinati casi (nei modi e nelle forme stabilite dal diritto oggettivo) divengono oggetto di diritti soggettivi o di altre situazioni protette in capo a determinati individui o a soggetti giuridici o a collettività.Una volta che la cosa acquista rilevanza per il diritto, nell’uno o nell’altro senso, essa diviene bene in senso giuridico, come quella “rilevante per (una più o meno vasta sfera del) ordinamento giuridico e perciò centro di attrazione di una determinata disciplina”. Questa impostazione della teoria della cosa in senso giuridico, si rende necessaria alla stregua del vigente ordinamento, e tende a superare l’impostazione soggettivistica del codice 2 (la cosa diviene bene in senso giuridico laddove può formare oggetto di diritti), perché l’essere “centro di attrazione” di una determinata disciplina può essere inteso, appunto, in duplice senso, la cosa come oggetto di una disciplina giuridica che riguarda lo status (il regime giuridico) della cosa in sé (conservazione, modalità e limiti di utilizzazione e di sfruttamento, manutenzione, etc.) e la cosa come oggetto di diritti soggettivi (bene in senso giuridico secondo lo schema del codice) come quelli che hanno ad oggetto singole utilitates che la cosa può fornire (beni giuridici plurimi nei quali la singola cosa può estrinsecarsi), ovvero hanno ad oggetto il “dominio” della cosa in sé, in tutte le utilitates che essa può fornire (la cosa come tale diviene bene in senso giuridico), come accade in alcune forme di proprietà (peraltro limitate, nella vigente esperienza, come si vedrà, praticamente solo ad alcune categorie di cose mobili) (I Saggio). [Dalla premessa]